Ho ricevuto un precetto esecutivo, quali sono le mie opzioni?

 

Chi riceve un precetto esecutivo può fare opposizione verbalmente o per iscritto immediatamente a chi glielo consegna oppure entro 10 giorni dalla notificazione all’ufficio dell’esecuzione competente (art. 74 cpv. 1 LEF).
Non è necessario motivare l’opposizione che può essere totale o parziale. Occorre indicare l’importo contestato, in caso contrario l’opposizione si considera come vertente sull’importo totale.

In difetto di opposizione, trascorsi 20 giorni dalla notificazione ed entro un anno dallo stesso, il creditore potrà richiedere la continuazione dell’esecuzione (art. 88 LEF), ovvero tramite la procedura di pignoramento (art. 89 ss LEF) o di fallimento (art. 159 ss LEF).

È importante valutare se il credito richiesto nel precetto esecutivo è realmente esigibile. Segnatamente è opportuno verificare se vi è una decisione giudiziaria esecutiva o un riconoscimento di debito mediante atto pubblico o privato che potrebbe consentire al creditore di chiedere al Pretore il rigetto definitivo o il rigetto provvisorio dell’opposizione.
Qualora il creditore potesse esperire una di queste vie, la procedura sarebbe quella sommaria e pertanto, a meno di poter dimostrare di aver già saldato il debito (nel caso di rigetto definitivo) o di poter contestare il riconoscimento di debito (nel caso del rigetto provvisorio), il Pretore pronuncerà il rigetto definitivo o provvisorio.
Ciò comporterà delle spese di procedura che possono essere notevoli a carico del debitore.

Se invece il creditore non possiede alcun titolo (né una decisione giudiziaria esecutiva né un riconoscimento di debito), egli dovrà innanzitutto introdurre un’istanza di conciliazione in Pretura e in seguito avviare la causa vera e propria. Tuttavia, se il credito è fondato e il Pretore dovesse dare ragione al creditore, anche in questo caso le spese di procedure e le eventuali ripetibili sarebbero a carico del debitore.

Occorre anche menzionare l’estratto cantonale delle esecuzioni. Infatti il precetto esecutivo spiccato verrà iscritto nell’estratto cantonale delle esecuzioni del destinatario. Ciò può risultare alquanto problematico e potrebbe intralciare eventuali ricerche di appartamenti da affittare o di erogazioni di prestiti. È quindi fondamentale che il debitore sappia che – trascorsi 3 mesi dalla notifica del precetto esecutivo e se entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79–84 LEF) – egli potrà chiedere all’Ufficio esecuzioni e fallimenti competente la cancellazione del precetto esecutivo dall’estratto.

Alla luce di quanto precede, occorre pertanto valutare di caso in caso se è opportuno fare opposizione totale o parziale oppure se è più conveniente saldare l’importo richiesto dal debitore.

 

 

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